In software Easy Anac per la generazione del dataset xml richiesto dall’ANAC, grazie alla sua facilità di comprensione, sarà facilmente utilizzabile da tutti coloro che in ottemperanza dell’art 1 comma 32 Legge n.190/2012, devono rispettare l’obbligo di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.
I soggetti interessati
Secondo l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (chiamata semplicemente ANAC (ex AVCP) il soggetto obbligato alla generazione del dataset xml è detto Stazione Appaltante (o ente aggiudicatore), di cui agli articoli 32 e 207 del Codice,
che affida gare pubbliche e bandi di concorso.

Aziende

Enti

Associazioni
Cosa dice la legge
La norma prescrive che tutte le stazioni appaltanti pubblichino sul proprio sito istituzionale le informazioni definite dall’articolo 4 della Deliberazione ANAC n.39 del 2 gennaio 2016 secondo le modalità e la struttura indicata dalla stessa Autorità Anticorruzione (le informazioni a cui si fa riferimento sono i procedimenti di selezione del contraente pe l’affidamento dei lavori, forniture e servizio. Dopo aver attuato questo adempimento devono dare notizia all’ANAC di aver provveduto.
Contenuto dell’obbligo
L’obbligo si divide in due step: la pubblicazione e la comunicazione.
La parte della pubblicazione è la parte finale di un lavoro che va svolto con regolarità: le stazioni pubblicano “tempestivamente” sul proprio sito internet istituzionale, alla sezione “Amministrazione trasparente”, sottopagina di primo livello di “Bandi di gara e contratti”, le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente di qualsiasi importo. Al termine dell’anno solare, tali informazioni devono essere messe a disposizione “in formato aperto” secondo le indicazioni ANAC.
La comunicazione consiste nella comunicazione ANAC dell’indirizzo web al quale chiunque può fare il download di questi dati aperti. La comunicazione deve avvenire in modo tempestivo via PEC utilizzando il modulo PDF messo a disposizione dall’ANAC.
Sanzioni
Il mancato adempimento alla norma è sanzionato in modo significati: l’art. 1 co.32 della legge 190 infatti richiama espressamente l’art. 6 co. 11 del D.Lgs. 163-2006, ora trasfuso nell’art. 213 co.13 del D.Lgs. 50/2016. Questa disposizione autorizza l’ANAC a emanare sanzioni pecuniarie a chi non le comunica i dati previsti dalla normativa. L’importo delle sanzioni va da 250 a 25.000 euro per chi omette di fornire i dati e da 500 a 50.000 euro per chi fornisce dati non veritieri. In aggiunta indica che l’ANAC trasmetta alla Corte dei Conti l’elenco delle amministrazioni inadempienti
Motivi dell’adempimento
Il legislatore ha sentito l’esigenza di questo obbligo per un semplice motivo: le informazioni sui contratti sono estremamente utili per finalità statistiche e di contrasto alla corruzione solo se sono omogenei. Un cittadino o un ricercatore dovrebbe essere in grado di poterli analizzare, sommare ecc. Tutto ciò è possibile solo se a monte viene stabilito ciò che viene pubblicato e le regole di pubblicazione. Per questo motivo l’ANAC ha definito come standard l’utilizzo di un formato aperto validato secondo regole ben precise.
Scadenze
L’adempimento deve essere portato a termine entro il 31 gennaio di ogni anno.